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Legge 01/08/2002 n. 16610. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.". Art. 41. (Riassetto in materia di telecomunicazioni) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, uno o più decreti legislativi, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nonchè delle altre approvate entro il termine di esercizio della delega, riguardanti a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime d) il servizio universale e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi a) adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri: 1) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; 2) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche 3) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della Legge 21 dicembre 2001, n. 443; 4) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonchè regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241; 5) interoperabilità dei servizi in tecnica digitale; 6) affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte salve le competenze di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, al Decreto-Legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 marzo 2001, n. 66, ed al Decreto-Legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2001, n. 317; 7) disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori; 8) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza b) previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, secondo i medesimi criteri e principi direttivi stabiliti nel presente comma c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base dei seguenti criteri e comunque con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quello attualmente vigente: 1) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la competenza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 2) fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole fattispecie in equo rapporto alla gravità degli illeciti; 3) determinazione delle modalità di accertamento degli illeciti; 4) fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti contravvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500 euro a 250.000 euro; 5) previsione, nei casi più gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per più di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalità d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili. Note all'art. 41: - Le Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 recano rispettivamente: "Accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime; Autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; Istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; Servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica". -La Legge 7 agosto 1990 n. 241 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192 reca: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. -La Legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, S.O. reca: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. - Il Decreto-Legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni, dalla Legge 20 marzo 2001, n. 66 reca: Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè per il risanamento di impianti radiotelevisivi. - Il Decreto-Legge 12 giugno 2001, n.217, convertito con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2001, n. 317 reca: Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonchè alla Legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo. Per il testo dell'art. 17, comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 vedi nota all'art. 38. -Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1973, n. 113 reca: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni. Art. 42. (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici) 1. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato all'articolo 3, comma 6, del Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni. La proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni non dà diritto ad alcun indennizzo. 2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato Decreto-Legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. 3. All'articolo 4, comma 4, del citato Decreto-Legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità. 4. Per gli interventi di cui alla Legge 23 gennaio 1992, n. 32, relativi ai comuni della provincia di Foggia, è attribuito un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, ai sensi della citata Legge n. 32 del 1992, alla ripartizione del suddetto contributo a favore dei comuni della provincia di Foggia danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio Decreto, provvede a disporre la riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-Legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1998, al fine di consentire il deposito di nuove istanze di contributo, per i relativi interventi di consolidamento e restauro, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Note all'art. 42: - Il testo dell'art. 3, comma 6, del Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61 recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi è il seguente: "6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui all'art. 4". - Il testo dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile reca: "I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la Legge non dispone diversamente". - Il testo vigente dell'art. 4, comma 4 del Decreto-Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61 come modificato dalla Legge qui pubblicata è il seguente: "4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari
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